editoria, coesistenza nell'oggetto sociale delle attività editoriali e
di giornalismo
L. 05.08.1981, n.416, modificata da
dall'art. 2, L. 07.03.2001, n. 62
L'esercizio
dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonchè
alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in
accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per
azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attività editoriale,
esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche
elettronico, l'attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente
all'informazione e alla comunicazione, nonchè le attività connesse
funzionalmente e direttamente a queste ultime.
Not. Monica Paggi, mpaggi@notariato.it
Not. Giorgio Perrotta, gperrotta.4@notariato.it
E’ ammissibile la coesistenza,
nell'oggetto sociale, delle attività editoriali (non quotidiani - attività
riservata) e delle attività di giornalismo?
Ritenete che, dopo
il varo della nuova legge sull'editoria, la pubblicazione di quotidiani, su
carta, via internet e quant'altro debba ancora essere oggetto esclusivo ?
Not. Giuseppe Pappalardo, gpappalardo@notariato.it
Not. Roberto de Falco, rdefalco@notariato.it
Not. Cristiano Casalini, ccasalini@notariato.it
Ad una prima lettura
non sembrerebbe più necessaria l'esclusione della pubblicazione di quotidiani.
Il testo
originario dell'art. 1, L. 416/1981 (l'esercizio dell'impresa editrice di
giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonchè alle società... sempre
che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività...) differisce così da quello risultante dopo la
modifica apportatavi dall'art. 2, L. 07.03.2001, n. 62 (l'esercizio
dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche,
nonchè alle società... il cui oggetto comprenda...).
Not. Paolo Piccoli, ppiccoli@notariato.it
La legge
05.08.1981, n.416 sulla disciplina di imprese editrici di quotidiani e
periodici prevede che la pubblicazione di quotidiani sia compatibile solo con
attività editoriali.
Se oltre ad
attività editoriali la società ha anche altre attività, è necessario dire
"con esclusione di giornali quotidiani".